Via libera e nuovi fondi per i bonus edilizia, in Finanziaria, dunque, ma con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) per tutti le pratiche. Ai bonus edilizi viene esteso l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.
Cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari; agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura nondovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Chi può rilasciare i visti di conformità
Professionisti iscritti nell’albo dei dottori
- commercialisti e degli esperti contabili;
- professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
Quando non è valida la firma
Il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se:
- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, tenuto dalle competenti Direzioni regionali; il professionista che lo rilascia pur iscritto nell’elenco informatizzato non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco informatizzato ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco informatizzato, ma non risulta “collegato” con la società partecipata del Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. Ricorrendo una delle ipotesi indicate, la dichiarazione viene considerata “non vistata”12 e l’Agenzia delle entrate procede nei confronti del contribuente al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni oppure, in caso di rimborso IVA, provvede a richiedere al contribuente apposita polizza fideiussoria.
Nei casi indicati l’Agenzia delle entrate applicherà, inoltre, nei confronti del professionista apposite penalità. Può essere comunque presentata una dichiarazione fiscale correttiva/integrativa, completa di visto regolare .